Cookies e spunte preselezionate

Cookies e spunte preselezionate

L’opinione dei Garanti Europei: non è sufficiente una casella di spunta preselezionata

L’argomento in questione è stato dibattuto e trattato in tutta Europa. Il caso oggetto della decisione della CEDU (causa C-673/17) ha origine in Germania dove è stato contestato alla società Planet49, operante nell’ambito di giochi a premi in linea, l’utilizzo di una casella di spunta preselezionata mediante la quale gli utenti che intendevano partecipare al gioco esprimevano il loro assenso all’installazione di cookie, diretti a raccogliere informazioni a fini pubblicitari riguardanti prodotti dei partner della Pianet49.Tale prassi è stata considerata illegittima e per certo non idonea a raccogliere il consapevole consenso dell’utente a condividere con terzi informazioni riguardanti la propria persona.
Più precisamente, la Corte di giustizia Ue – con la sentenza della grande sezione emessa il 1° ottobre 2019 – ha stabilito che per l’installazione di cookie è necessario il consenso attivo degli utenti di Internet precisando che “una casella di spunta preselezionata è pertanto insufficiente”.
Il Giudice europeo ha evidenziato, infatti, che il diritto dell’Unione in materia, tra gli interessi che si intendono tutelare, vi è la protezione della vita privata delle persone.
A tal fine la normativa è volta a tutelare l’utente da qualsiasi ingerenza, in particolare dal rischio che identificatori occulti o altri dispositivi analoghi si introducano nell’apparecchiatura terminale dell’utente a sua insaputa.
Proprio per tale ragione, da una parte, è necessario che chi effettua l’accesso su un sito esprima un consenso specifico e consapevole all’installazione di cookie. E dall’altra, il fornitore dei servizi – rectius gestore del sito – deve avere cura di comunicare il periodo di attività dei cookie, nonché la possibilità o meno per i terzi di avere accesso ad essi.

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