Filmare o fotografare persone sconosciute è un reato?

Filmare o fotografare persone sconosciute è un reato?

Siamo sempre più portati a fotografare o a filmare con il nostro smartphone ogni momento della nostra vita che, per le più diverse ragioni, è per noi significativo.
Riprendiamo paesaggi, amici e molto spesso anche persone sconosciute, per poi postare il materiale sui Social Network.

È allora necessario chiedersi se e quando questa condotta costituisce una violazione della privacy.

La prima informazione che si deve avere è che non è reato filmare o fotografare persone sconosciute che si trovino in un luogo pubblico o all’aperto.
È invece vietato pubblicare foto o video sui Social Network o, più in generale, sul web senza che sia stato previamente rilasciato il consenso espresso delle persone ritratte.
Così come è vietato fotografare o filmare persone sconosciute all’interno del loro domicilio o in altri luoghi in cui si svolge la loro vita privata.

Qual è la differenza tra luogo pubblico, aperto al pubblico o luogo privato?
Il luogo privato è qualsiasi luogo in cui si svolge, in maniera stabile o transitoria la vita domestica, privata e di relazione, lavorativa, culturale, ricreativa e/o politica. In particolare, affinché un luogo possa considerarsi privato, è necessario che sia riservato, al riparo da intrusioni esterne ed accessibile agli estranei soltanto con il tuo consenso. Ad esempio, sono considerati luogo privato l’abitazione e le sue appartenenze (garage, magazzino, giardino, cortile, orto, cantina, etc…), una camera di hotel, la cabina di una nave, il luogo ove si svolge l’attività lavorativa (lo studio professionale, l’ufficio, l’azienda commerciale, il laboratorio artigianale, etc..), i luoghi in cui si svolgono attività di svago (un circolo sportivo o culturale privato), la sede del partito politico o dell’associazione privata alla quale si partecipa.

Come detto, non si può fotografare o filmare persone estranee che si trovano nel loro domicilio o in luoghi in cui si svolge la loro vita privata.
A salvaguardia della libertà domestica e la riservatezza, l’art. 615 bis c.p. – rubricato “Interferenze illecite nella vita privata” – punisce con la reclusione da sei mesi a quattro anni “chiunque mediante l’uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicati nell’articolo 614” (ossia private dimore o privati domicili).
“Alla stessa pena soggiace, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chi rivela o diffonde, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, le notizie o le immagini ottenute nei modi indicati nella prima parte di questo articolo”.

Regole diverse valgono nell’ipotesi in cui ci si trovi in un luogo pubblico, ossia un luogo che faccia parte del demanio pubblico, al quale si può accedere liberamente. Si pensi, ad esempio, ad una spiaggia, una piazza, una strada pubblica, un parco urbano, un giardino pubblico, una villa comunale e, in generale, tutti quei luoghi che possono essere frequentati da un numero indeterminato di persone, senza restrizioni, senza condizioni e senza limiti di orario.

Si differenzia dal luogo aperto al pubblico che, invece, è di proprietà privata, al quale l’accesso è consentito soltanto alle condizioni del titolare o di chi ne abbia la gestione. Si pensi, ad esempio, ai luoghi che sono aperti al pubblico soltanto in determinate fasce orarie (il supermercato, la biblioteca, il ristorante, il tribunale, la posta, l’asl), a quei luoghi in cui l’ingresso è subordinato al pagamento di un biglietto (il cinema, un museo, un castello medievale, il teatro) o, ancora, ai quei luoghi che possono contenere soltanto un certo numero di persone ed in cui il tuo ingresso richiede l’esibizione di un invito (una sala convegni, un padiglione in cui si tiene un evento di fumettisti, una mostra).

Il bilanciamento dei diritti di libera espressione, da una parte, e di riservatezza, dall’altra, porta a ritenere che nei luoghi pubblici o aperti al pubblico la persona ha accettato il rischio di essere ripresa o fotografata.
L’accettazione di tale rischio, però, non si deve confondere con l’accettazione anche della diffusione delle proprie immagini a un pubblico. Ed è per tale ragione che è richiesto il consenso espresso, senza il quale non si può condividere alcun dato.

Per completezza, è doveroso evidenziare che vi sono dei casi in cui il consenso alla riproduzione delle immagini non è necessario e, dunque, i casi in cui si possono utilizzare le foto scattate o i video che ritraggono estranei in un luogo pubblico o aperto al pubblico, anche a loro insaputa, senza che questo costituisca un illecito. In particolare, si può fare a meno del loro consenso quando: si ritrae una persona nota (un attore, un calciatore, un cantante); si ritrae una persona che ricopre un pubblico ufficio (un politico ad un comizio); la foto viene utilizzata per necessità di giustizia o di polizia; oppure per scopi scientifici, didattici o culturali; si ritraggono persone che partecipano a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico (una fiera, una festa nazionale, una manifestazione pubblica).

L’utilizzo in detti casi incontra un limite: deve trattarsi di foto o video che non offendano la reputazione e l’onore delle persone immortalate.
Ed è richiesta un’accortezza: le persone non note, che entrino nello scatto in occasione di eventi pubblici, non devono essere riconoscibili. Nel caso in cui siano accidentalmente riconoscibili, non devono costituire l’oggetto principale della foto che, invece, dovrà essere l’evento.

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